Quando un titolare di una farmacia emette un assegno per saldare una fornitura di medicinali può accadere che sul proprio conto corrente non ci siano somme sufficienti a coprire l’importo e così l’assegno risulterà impagato.
Per scongiurare questo rischio esistono soluzioni legate al mondo della prassi e altre regolate dalla legge.
La prima è quella di ricevere l’avviso da parte del direttore di banca che informa che sul conto corrente non c’è una provvista sufficiente a coprire l’assegno.
La seconda è costituita, invece, dal contatto da parte dell’amministrazione del distributore che ci ricorda che tra qualche giorno verrà incassato l’assegno.
A parte i rimedi suddetti, come già anticipato, abbastanza frequenti nella prassi la L. 386/90 disciplina, invece, le conseguenze nel caso in cui venga presentato un assegno per l’incasso mancante di provvista che sono le seguenti:
- impossibilità di emettere assegni per sei mesi (c.d. revoca di sistema);
- restituzione alla banca di tutti gli altri assegni non ancora sottoscritti (c.d. revoca di sistema);
- impossibilità di accedere a finanziamenti, mutui, prestiti o apertura di conti correnti;
- segnalazione alla C.A.I. (Centrale d’allarme interbancaria).
L’emittente dell’assegno può evitare le suddette sanzioni effettuando, entro 60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno, un pagamento tardivo nei confronti del prenditore comprensivo:
- della somma contenuta nell’assegno;
- di una penale pari al 10% della somma;
- degli interessi calcolati sull’importo dell’assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell’assegno e quella del pagamento tardivo;
- delle spese relative al protesto.
Al fine di rendere ancora più chiara la lettura del presente articolo è bene chiarire ulteriormente i seguenti concetti.
Il pagamento tardivo può avvenire nelle mani del portatore del titolo oppure mediante deposito bancario vincolato a quest’ultimo.
Inoltre, il termine di presentazione dell’assegno per il pagamento è normalmente di 8 giorni nel caso in cui questo sia pagabile nello stesso comune (c.d. assegno in piazza) oppure di 15 giorni in un comune diverso (c.d. assegno fuori piazza) pertanto ne discende che il termine di per il pagamento tardivo di cui in precedenza illustrato si allunghi a 68 o 75 giorni.
Complimenti articolo molto interessante.
Grazie mille, molto gentile
Articolo di facile comprensione ma veramente utile
Grazie mille, molto gentile
Una domanda ma a quanto ammonta la penale in caso di assegno impagato?
Il 10% della somma indicata nell’assegno.