Divieto di preparazioni galeniche: storia, luci ed ombre.

Il decreto ministeriale del 22.12.2016 in vigore dal 2 gennaio 2017 è l’ultimo di una serie di interventi Ministeriali che hanno drasticamente limitato l’attività di prescrizione del medico e conseguentemente la pratica galenica del farmacista in farmacia. Ripercorriamo insieme le tappe:

  • Decreto in G.U. n. 118 del 23.05.2015. Viene vietato l’utilizzo della Fenilpropanolamina nei galenici.
  • Decreto in G.U. n. 175 del 30.07.2015. Viene vietato l’utilizzo della Pseudoefedrina nei galenici (la sostanza però è commercializzata in diverse specialità medicinali SOP come decongestionante nasale).
  • Decreto in G.U. n. 184 del 10.08.2015. Viene vietato l’utilizzo di Bupropione; Fluoxetina; Furosemide; K-clorazepato; Metformina; Topiramato; Triac nei galenici a scopo dimagrante. Le sostanze continuano ad essere commercializzate come specialità medicinali e come galenici (in singola sostanza) per le indicazioni terapeutiche approvate (es. tabagismo, depressione, ipertensione, diabete, ipotiroidismo, ecc).
  • Decreto in G.U. n. 288 del 11.12.2015. Viene vietato l’utilizzo di Efedrina nei galenici.

Il decreto di dicembre 2016 (in vigore dal 2 gennaio 2017) ha suscitato molto clamore tra i farmacisti, soprattutto perché al bando sono stati posti anche degli estratti vegetali come Finocchio, Pilosella, Boldo, Tarassaco, privi di attività dimagrante, ma ampiamente e storicamente utilizzati (in questo caso come carminativi, colagoghi ed acquaretici) e per i quali non esiste un solo dato in letteratura di tossicità acuta o cronica. Il provvedimento inoltre contrasta appieno con la nota Min.San n.600.12/AG45.1/706 del 5/12/2002 che invece autorizza il laboratorio galenico ad allestire preparati multipli SOP proprio a base delle stesse piante, così come di molte altre presenti nella lista BELFRIT.

Lo scenario proibizionista non ha (ahimè) basi infondate; purtroppo infatti il susseguirsi di episodi di cronaca nera quali decessi di pazienti in cura con galenici dimagranti, indagini e/o condanne di medici che hanno prescritto a cuor leggero, farmacisti che hanno mal eseguito la preparazione e funzionari che non hanno correttamente vigilato, hanno spinto il Ministero alla drastica via di veto.

La letteratura ci insegna che l’obesità è una patologia che talune volte, poiché risiede in cause metaboliche o maniaco-ossessive, può essere tranquillamente trattata con una terapia farmacologica correttamente studiata, scientemente valutata e prescritta solo in condizioni patologiche appropriate. La prescrizione medica di un galenico secondo “legge di Bella” (L.94/98), che impone oltre ai validi dati di letteratura, anche il consenso informato al paziente, poteva e doveva essere in questo senso uno strumento utile ai fini della prescrizione di tutti questi attivi (ora banditi) considerati “off label”; strumento, quello della prescrizione secondo L.94/98, inoltre di grande aiuto ai fini del controllo poiché obbliga il farmacista all’invio di copia della ricetta medica alla ASL di riferimento.

Se da una parte è quindi auspicabile che non si verifichino mai più decessi causati da questo tipo di preparazioni galeniche, dall’altra sarebbe ancor più desiderabile che ciò non si verifichi solo in seguito ad un divieto in toto delle sostanze, ma grazie ad un miglior sistema di controllo da parte di funzionari, responsabilità nella prescrizione da parte dei medici, ma soprattutto di qualità della preparazione galenica, indissolubilmente legata ad elevati standard di efficienza del laboratorio e del farmacista responsabile di produzione.

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Niccolo Cucciolla
Niccolo Cucciolla
Niccolò Cucciolla è laureato in Farmacia Industriale presso l'università di Roma La Sapienza. Ha ricoperto il ruolo di farmacista preparatore e coordinatore di controllo qualità presso una di officina di produzione di integratori. Ha collaborato in diverse farmacie come farmacista preparatore. Ha conseguito il master in preparazioni galeniche ad uso umano e veterinario presso l'università di Roma La Sapienza.

2 COMMENTI

  1. E’ perché non fissare un tetto massimo alla quantità di caffeina nel cappuccino.
    Da un tot in poi credo debba essere obbligatoria la prescrizione medica per far colazione al bar!
    la salute prima di tutto.

  2. Mi pare come il Ministero abbia fatto questi decreti solo considerando il clamore mediatico dei decessi avvenuti, quindi più per motivi politici che di tutela della salute pubblica.
    Altrimenti non si spiega il divieto sull’efedrina che ha dimostrati e provati effetti terapeutici per l’obesità. Come pure vietare Tarassaco, Senna, Cascara e Aloe lo trovo davvero assurdo!

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