L’emendamento approvato dalla commissione bilancio venerdì 27 luglio 2012 e poi alleggerito lunedì 31 luglio 2012, è più che chiaro:
Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all“articolo 11, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.
Si può dire che la norma sui medicinali equivalenti, o farmaci generici, vada sotto certi aspetti a vantaggio del cittadino e della farmacia.
Capiamo il perchè.
Seppur vero che, come denunciato dalla Federazione dei medici, Farmindustria e da Confindustria, la norma sui medicinali equivalenti potrebbe distruggere il mercato delle aziende italiane dei farmaci branded, ecco elencati alcuni immediati vantaggi per il sistema farmacia.
Mecidinali equivalenti, l’altro lato della medaglia
Più soldi nelle tasche del cittadino
Scardinato d’ufficio il luogo comune che farmaci branded e medicinali equivalenti non siano equipollenti, la quota versata in caso di specialità medicinale, ora resterà nelle tasche del paziente e potrà essere destinata ad altre spese.
Basti pensare che le quote versate in un anno da un paziente cronico possono raggiungere diverse centinaia di euro.
Tutto probabilmente a causa di alcuni prescrittori che per anni hanno trasmesso il luogo comune della differenza terapeutica dei medicinali equivalenti rispetto a quelli di marca.
Meno comparaggio medico-farmaceutico
Avendo il medico prescrittore l’obbligo di segnalare il principio attivo, le big del farmaco argineranno il fenomeno dei favoritismi e dei vantaggi concessi ai prescrittori di medicinali non equivalenti.
Vero è che il medico in quanto professionista della medicina è tenuto a segnare il solo principio attivo universalmente valido per la cura della patologia.
Quale motivi ha un medico per non prescrivere il solo principio attivo e quindi il medicinale equivalente?
L’efficacia terapeutica? La bioequivalenza? La biodisponibilità? I motivi sono ben altri.
Più margini alla farmacia
Se da un lato lavorare con i medicinali equivalenti ridurrà ulteriormente i fatturati delle farmacie, dall’altro la farmacia potrà acquistare con maggior vantaggio i medicinali equivalenti.
Ricordiamo infatti che i farmaci branded vengono solitamente venduti alla percentuale fissa del 33,35% di sconto sul prezzo al pubblico, cosa che non avviene per i medicinali equivalenti venduti allo sconto legge del 41,35% (30,35% + 3% + 8%).
Inoltre, le aziende che commercializzano medicinali equivalenti spesso riescono andare ben oltre il 41,35%, utilizzando vari escamotages come vetrine promozionali, gadgets e fascia C a prezzi stracciati.
Ciò a vantaggio della redditività della farmacia.