Quando è consentito dispensare farmaci senza la ricetta prevista?

Se si presenta in farmacia un paziente asmatico e chiede una confezione di Ventolin senza ricetta il farmacista può dispensarla? Questa domanda, seppur banale, ci introduce in maniera semplice e diretta a un argomento che, in seguito alla polemica tra Mnlf e Federfarma, risulta essere di profonda attualità. Esistono casi in cui il farmacista può consegnare i farmaci soggetti a ricetta medica senza la presentazione della stessa da parte del paziente?

Il Ministero della Salute, con la pubblicazione del DM del 31 marzo 2008, ha individuato alcune condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, un medicinale in assenza di prescrizione medica prevista.

La prima circostanza riguarda la necessità di assicurare al paziente la prosecuzione del trattamento di una patologia cronica come ad esempio diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ecc.
In questo caso il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

  • a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
  • b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
  • c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
  • d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione;
  • e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Gli unici iniettabili che possono essere dispensati in questa circostanza sono le insuline.
Nei casi b) (quando il documento non indica il farmaco da utilizzare nel trattamento) e d) il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto.

Il secondo caso riguarda un paziente che non può interrompere un trattamento farmacologico, come ad esempio una terapia antibiotica. In questa circostanza il farmacista può consegnare il medicinale richiesto se:

  • a) è presente in farmacia una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto
  • b) il paziente esibisce una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. In tal caso il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto

In questa circostanza possono essere dispensati come iniettabili solamente gli antibiotici.

In aggiunta alle due situazioni sopra descritte, il farmacista può dispensare il farmaco in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Il farmacista, all’atto della dispensazione, dovrà annotare su un apposito registro , le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.
Di seguito è riportato il fac-simile di scheda proposto da Federfarma che può essere utilizzato per riportare questi dati.

Scarica fac-simile scheda

Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine si consiglia di consegnare al paziente copia di questa scheda che dovrà essere mostrata al medico curante.

In nessun caso è ammessa la consegna senza ricetta per:

  • medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990,
  • medicinali con onere a carico del SSN;
  • medicinali assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

In conclusione questo Decreto serve a tutelare il paziente che potrà accedere alla terapia anche in assenza di prescrizione medica liberando il farmacista da situazioni che in alcuni casi possono risultare di difficile gestione. Si ricorda che il Decreto deve essere applicato solo in caso di urgenza e limitatamente ai farmaci utili a soddisfare i casi sopra indicati, considerato anche che molti medicinali classificati come OTC e SOP già consentono di far fronte ad alcune delle situazioni di urgenza, come ad esempio i farmaci ad azione analgesica.

© Riproduzione riservata

Quanto riportato esprime contenuti ed opinioni personali dell’autore che ha scritto il post. Queste opinioni non coincidono necessariamente con quelle di FarmaciaVirtuale.it.

Ricevi gli approfondimenti per la tua professione

Riceverai periodicamente i contenuti e le analisi degli autori del Blog.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.
Mattia Travagliati
Mattia Travagliati
Mattia Travagliati è farmacista territoriale, iscritto all'Ordine dei farmacisti di Latina. Ha conseguito il Master di II livello in Fitoterapia presso l'Università di Roma "La Sapienza". Appassionato di galenica e legislazione farmaceutica.

4 COMMENTI

  1. E se il paziente oltre a non avere la ricetta non ha nemmeno i soldi?
    Interruzione di pubblico servizio o danno economico?
    Se si tratta di un paziente sporadico ok ma se sono in molti ….

    Saluti,
    Riccardo

    • La dispensazione del farmaco dovrà avvenire dietro corrispettivo economico. Si ricorda che in seguito al Decreto Bersani (Decreto legge n. 223/2006 ) il prezzo dei farmaci OTC e SOP viene liberamente determinato da ciascun distributore (farmacia, parafarmacia, GDO) e posto sulla confezione in modo leggibile e chiaro.
      Il decreto Salva Italia (art. 32 legge n.214 del 2011) ha dato la possibilità di praticare sconti sul prezzo al pubblico dei farmaci soggetti a ricetta a condizione che gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

  2. Le ditte produttrici di integratori, possono o devono indicare sulle confezioni , il prezzo di vendita?
    Possono anche omettere il prezzo?
    Grazie Saluti
    Filippo

    • Le ditte che producono integratori non sono obbligate ad indicare il prezzo di vendita sulla confezione. Il farmacista, però, è tenuto ad indicarlo, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l’uso di classiche prezzatrici, oppure, se il prodotto è a scaffale, con apposite reglettes o con altre modalità idonee allo scopo.
      E’ evidente, inoltre, che, laddove venga indicato dall’azienda produttrice il prezzo sulla confezione, questo è da intendersi come prezzo consigliato.
      Saluti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here