Quando una sostanza è considerata Veleno?

Le sostanze che sono elencate nella Tabella 3 della FUI XII ed. sono considerate veleni e seguono una normativa particolare. Devono essere tenute in un armadio chiuso a chiave separato da quello degli stupefacenti. Vengono dispensati con Ricetta Non Ripetibile e il medico deve apporre il dosaggio in tutte lettere. C’è il divieto di consegna ai minori di 16 anni. Sull’etichetta deve comparire la scritta “Veleno”.

Ma seguono questa normativa solo le sostanze elencate in Tabella 3?

Come si può leggere dalla Nota 2 in calce alla alla Tabella 3 della FU XII ed. ultimo aggiornamento, fanno parte di questa categoria anche le sostanze considerate molto tossiche.

Sulla confezione è riportato il nuovo pittogramma CLP a forma di diamante rosso con sfondo bianco che all’interno presenta il teschio (vedi figura) che però è lo stesso sia per una sostanza molto tossica che per una sostanza tossica.

veleno

E allora, come si fa a distinguere una sostanza molto tossica da una tossica se hanno lo stesso pittogramma?

Si deve considerare la DL50 (Dose Letale 50) che si può definire come la “dose di una sostanza, somministrata in una volta sola, in grado di uccidere il 50% (cioè la metà) di una popolazione campione di cavie (generalmente ratti, ma anche altri mammiferi come cani, quando il test riguarda la tossicità nell’uomo)” (tratto da Wikipedia).

Si evince che più è basso il valore della DL50 e più è tossica la sostanza.

Se la DL50 è minore di 25 mg/kg la sostanza è MOLTO TOSSICA, rientra quindi nella Tab. 3 e segue tutta la normativa dei veleni.

Se la DL50 è compresa tra 25 mg/kg e 200 mg/kg la sostanza è TOSSICA e non segue tutti i formalismi dei veleni elencati in precedenza ma deve comunque essere tenuta in armadio chiuso a chiave separato da quello degli stupefacenti.

© Riproduzione riservata

Quanto riportato esprime contenuti ed opinioni personali dell’autore che ha scritto il post. Queste opinioni non coincidono necessariamente con quelle di FarmaciaVirtuale.it.

Ricevi gli approfondimenti per la tua professione

Riceverai periodicamente i contenuti e le analisi degli autori del Blog.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.
Mattia Travagliati
Mattia Travagliati
Mattia Travagliati è farmacista territoriale, iscritto all'Ordine dei farmacisti di Latina. Ha conseguito il Master di II livello in Fitoterapia presso l'Università di Roma "La Sapienza". Appassionato di galenica e legislazione farmaceutica.

2 COMMENTI

  1. La scadenza delle sostanze tossiche elencate nella tabella 3 della F.U. Implica che debbano seguire l’iter dei rifiuti pericolosi per la loro eliminazione ? Sarei grato che qualche collega informato mi rispondesse in proposito. grazie
    guido rosignoli

  2. Le sostanze della Tabella 3 scadute devono essere conservate, fino allo smaltimento, nell’armadio chiuso a chiave dei veleni, in un contenitore separato e recante la dicitura “scaduti-non vendibili, in attesa di distruzione” o similari. Per lo smaltimento seguono l’iter dei rifiuti pericolosi. Solitamente tutte le sostanze da laboratorio scadute vengono smaltite come rifiuti pericolosi a meno che non si dimostri che essa non sia pericolosa (procedura che per semplicità viene difficilmente applicata).
    Fammi sapere se sono stato chiaro o sei hai altri dubbi.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here