La nuove legge sugli stupefacenti (DL n. 36 del 20.3.2014 convertito nella Legge n. 79 del 16.5.2014) ha modificato la denominazione delle tabelle, come già evidenziato nell’articolo Nuove tabelle stupefacenti, modalità operative per il farmacista.
Da una lettura più approfondita si può chiaramente notare che nella Tabella dei Medicinali sezione B, NON è più presente la frase il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta.
Quali cambiamenti apporta questa modifica?
Premettiamo che nella Tabella dei medicinali sezione B sono compresi alcuni principi attivi (come ad es. numerose benzodiazepine) che sono elencati anche nella Tabella dei medicinali sezione E.
I farmaci elencati nella Sezione E vengono dispensati con ricetta ripetibile valida fino ad un massimo di tre volte in un mese.
Prima di questa modifica:
- I farmaci industriali ricadevano in Sez. E (ad es. Tavor®, EN®, Xanax®)
- Le preparazioni magistrali e gli iniettabili ricadevano in Sez. B, e quindi soggetti a ricetta non ripetibile, acquisto con BA, registrazione dei movimenti nel registro stupefacenti.
In seguito, invece, all’eliminazione della succitata frase dalla Tabella dei Medicinali sezione B è stata, di fatto, equiparata la dispensazione delle preparazioni magistrali a quella dei farmaci industriali. Gli iniettabili sono invece rimasti nella sezione B, come chiaramente evidenziato in calce alla Tabella dei Medicinali sezione E.
Quindi, le preparazioni magistrali a base di clorazepato di potassio sono soggette a ricetta ripetibile valida un mese per tre volte. La sostanza, invece, deve essere acquistata mediante buono acquisto e registrata sul registro degli stupefacenti. Come elemento giustificativo dell’uscita il farmacista dovrà conservare COPIA della ricetta per due anni dalla data di registrazione.
Resta inteso che se la preparazione magistrale contiene altri principi attivi che hanno come regime di dispensazione ricetta non ripetibile, il farmacista dovrà comunque trattenere la ricetta.
I due volti del clorazepato:
- viene acquistato secondo le regole della Tabella dei medicinali sezione B
- viene dispensato secondo i parametri della Tabella dei medicinali sezione E