Nimesulide, quante confezioni dispensare?

Nel 2007 l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) modificò il regime di dispensazione dei farmaci a basa di Nimesulide passando da ricetta ripetibile a ricetta non ripetibile.

Tale operazione si rivelò al tempo necessaria per limitare l’utilizzo del principio attivo scoraggiando fenomeni di abuso del medicinale che possono portare a gravi effetti collaterali.

Oltre a variare il regime di dispensazione l’Agenzia precisò che il trattamento con Nimesulide deve durare il minor tempo possibile e non superare i quindici giorni di terapia in relazione al rischio di epatotossicità.

Tuttavia, dal momento che ogni confezione contiene trenta unità posologiche, si evince che il medico non potrebbe prescrivere più di una confezione per ricetta.

In riferimento a tali provvedimenti è stato posto all’Aifa il quesito se il farmacista sia tenuto a respingere (o ad evadere parzialmente) una prescrizione di 2 scatole di Nimesulide contenenti 30 unità posologiche e se la Asl può non ammettere al rimborso la seconda confezione, in caso di prescrizione Ssn con nota 66.

Anche in assenza di provvedimenti specifici che vietano una prescrizione di due confezioni da 30 unità posologiche, le evidenze disponibili e tutte le raccomandazioni emanate dalle autorità regolatorie devono portare a comportamenti prudenziali limitando la terapia a 15 giorni.

Ciò premesso il farmacista può evadere parzialmente la prescrizione fornendo al paziente una sola confezione e trattenendo la ricetta.

Ne consegue che sarà rimborsata una sola confezione da parte della Asl in caso di prescrizione Ssn con nota 66.

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Mattia Travagliati
Mattia Travagliati
Mattia Travagliati è farmacista territoriale, iscritto all'Ordine dei farmacisti di Latina. Ha conseguito il Master di II livello in Fitoterapia presso l'Università di Roma "La Sapienza". Appassionato di galenica e legislazione farmaceutica.

7 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    In merito al numero di confezioni di Nimesulide dispensabili con una ricetta, Federfarma Lombardia ha inviato una informativa professionale (n.46 del 06.10.2017) in cui risulta che ogni limitazioni relativa al numero di scatole da dispensare è superata in quanto non si è mai tradotta in un provvedimento normativo cogente. A meno che nel frattempo la situazione non sia cambiata la normativa vigente è questa.
    Cordialmente.

    • Ritengo che sia una interpretazione di Federfarma. Se il paziente dovesse avere effetti collaterali di chi è la responsabilità? C’è una precisa indicazione del Ministero che credo sia più autorevole di quella di Federfarma.

  2. Buongiorno,
    ricordo che quando uscì il provvedimento dell’AIFA ci vennero contestate alcune ricette con due scatole di prodotti a base di Nimesulide, e ci venne rimborsata una sola confezione per ricetta. Ci rivolgemmo a Federfarma che pose il quesito all’Assessorato Regionale che, con i noti tempi della burocrazia, rispose che si potevano consegnare anche due confezioni per ricetta; a questo punto la ASL ci rimborsò anche le altre confezioni.

    • Non è solo un discorso di rimborsabilità.
      Nel caso in cui il paziente dovesse avere delle problematiche di chi è la responsabilità? Ritengo che alla luce della nota ministeriale la responsabilità è sia del medico che prescrive e sia del farmacista che dispensa.

  3. Su una ricetta elettronica sono state prescritte 2 scatole di nimesulide ed io ne ho consegnate 2 pensando che la responsabilità fosse del medico, invece una scatola di nimesulide è stata addebitata sulla distinta della farmacia anche se io avevo contestato l’addebito. D’ora in poi ne spedirò solo una scatola

  4. La prestazione del farmacista rientra in quella dell'”opera intellettuale”, presta un servizio pubblico a tutela del bene salute e proprio per questo è assoggettato a numerosi obblighi, da cui possono discendere responsabilità di diversa natura. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del paziente.
    La spedizione della ricetta medica presuppone certezza del farmacista e sicurezza per il paziente.
    Ricordiamoci sempre che la ricetta medica costituisce l’autorizzazione, e non un ordine, all’uso del medicinale, e comporta la responsabilità professionale del medico relativa al medicinale prescritto ma anche la responsabilità del farmacista se vi è stato un mancato controllo sulla conformità alla legge della ricetta.
    Tutto questo perchè il farmacista svolge un servizio di pubblica necessità ed il cittadino è obbligato per legge a servirsi della sua opera.

  5. Anche il farmacista,ovviamente, rientra nella catena di controllo sul farmaco;ma stanti così le cose non spetta al farmacista, bensì al medico, vegliare sulla prescrizione della nimesulide a carico del SSN; è il medico infatti che DEVE valutare se sia opportuna o meno la prescrizione di due pezzi ,ed oggettivamente si intuiscono parecchi motivi del tutto appropriati perchè decida di farlo; il farmacista coscienzioso può fare sul paziente opera di sensibilizzazione riguardo ai potenziali rischi di un abuso di tale discusso farmaco,controllare se la posologia consigliata rientra entro le dosi abituali e massime della Farmacopea,verificare interazioni con altri farmaci o informarsi su eventuali effetti collaterali,magari suggerire qualche analisi del sangue per verificare che il farmaco sia ben tollerato ;in questi modi può effettuare la sua opera di educazione al farmaco ,ma non mi sembra possa entrare nel merito della decisione del medico.
    Luigi Schlich
    Cagliari

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