La cosiddetta legge Fini-Giovanardi del 2006 (legge 21 febbraio 2006, n. 49) è stata dichiarata incostituzionale: così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014. Questa legge aveva equiparato le cosiddette droghe leggere alle droghe pesanti e aveva istituito due diverse tabelle degli stupefacenti
- Tabella I: sostanze stupefacenti da abuso (logicamente vietato l’uso)
- Tabella II: sostanze attive (e relative preparazioni farmaceutiche) che hanno attività farmacologica e pertanto usate in terapia.
Risulta evidente che, a seguito dell’incostituzionalità della legge, anche la suddivisione delle tabelle sarebbe decaduta creando un grosso buco normativo e modificando in maniera quasi drammatica le procedure di prescrizione, conservazione e dispensazione dei farmaci stupefacenti. Il Ministero quindi è subito corso ai ripari istituendo le nuove tabelle degli stupefacenti con il DL n. 36 del 20.3.2014 (GU n. 67 del 21.3.2014).
Ciò che cambia è solamente il nome delle tabelle. Dal punto di vista della prescrizione, dispensazione e registrazione degli stupefacenti resta tutto invariato sia per il farmacista dispensatore che per il medico prescrittore.
La vecchia Tabella I è ora suddivisa in Tabella I, Tabella II, Tabella III e Tabella IV.
La vecchia Tabella II prende il nome di Tabella dei medicinali e rimane suddivisa nelle sezioni A,B,C,D,E. Ognuna di queste sezioni mantiene invariata la normativa di dispensazione dei farmaci. Rimane anche in vigore l’Allegato III-bis che derubrica alcuni stupefacenti utilizzati nella terapia del dolore.
L’unica piccola variazione riguarda l’aspetto formale delle preparazioni magistrali a base di sostanze stupefacenti. In etichetta, infatti, non si riporterà più la frase “Soggetto a DPR 309/90 Tab II Sez. …..” ma si dovrà scrivere “Soggetto a DPR 309/90 Tabella dei medicinali Sez. ….”